14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24752 del 7 ottobre 2008
Testo massima n. 1
Il potere di cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione è limitato all’accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell’esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l’impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo [ come, nella specie, il prospettato obbligo dell’assicuratore di pagare, indipendentemente dalla sua mala gestio, il danno da sinistro stradale per l’intero, senza il limite del massimale, quale soggetto anticipatario, per la parte eccedente, dell’obbligo risarcitorio del danneggiante ].
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Testo massima n. 2
In materia di risarcimento danni da circolazione stradale, l’obbligazione dell’assicuratore è contenuta nelle somme costituenti il c.d. massimale di polizza, in quanto la solidarietà esistente tra assicurato ed assicuratore ha natura atipica ; ne consegue che l’unicità della prestazione non muta la natura indennitaria nei confronti dell’assicuratore, né l’oggetto del contratto di assicurazione, che è l’indennizzo, mentre il debito del danneggiante, di carattere risarcitorio, è illimitato. [ Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta da una società assicuratrice nei confronti di una procedura esecutiva attivata sulla base di una sentenza di condanna per una somma eccedente il massimale di polizza ].
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