Cass. pen. n. 21021 del 06 marzo 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Consumazione del delitto - Effettiva occupazione della vittima - Ragioni - Pluralità di lavoratori reclutati - Concorso materiale di reati - Condizioni.


Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si consuma nel momento e nel luogo dell'effettiva occupazione del lavoratore in condizioni di sfruttamento, che concreta la situazione materiale offensiva del bene giuridico tutelato, sicché, mentre l'occupazione di più lavoratori nel medesimo contesto spazio-temporale integra un unico reato, l'occupazione di diversi gruppi di lavoratori in località separate, anche se unica sia la sede di assunzione o gestione amministrativa, integra una pluralità di delitti, in concorso materiale tra loro.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 41404 del 2011

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 603 bis
Cod. Pen. art. 71