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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8529 del 27 settembre 1996

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8529 del 27 settembre 1996

Testo massima n. 1

Stante l’autonomia del diritto del legittimario di esercitare l’azione personale di reintegrazione della quota di riserva, non è configurabile un litisconsorzio necessario fra tutti i legittimari in relazione alla stessa successione ereditaria, ma è richiesta soltanto la presenza in causa del legittimario e della persona che ha beneficiato dell’atto di liberalità o della disposizione testamentaria lesiva della legittima.

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