14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1872 del 26 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Perché il possesso di valori possa ritenersi giustificato e non ricorra, quindi, la contravvenzione di cui all’art. 708 c.p. non occorre che l’imputato fornisca la piena prova della liceità del possesso delle cose di sospetta provenienza, ma si richiede comunque una spiegazione, proveniente dallo stesso incolpato, sufficientemente convincente in quanto congrua e circostanziata. La valutazione di tale giustificazione nonché delle condizioni economiche del reo rientra nel discrezionale apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità purché assistito da adeguata motivazione.
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