14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1083 del 18 gennaio 2011
Testo massima n. 1
In tema di risarcimento danni [ nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto ], la circostanza che l’attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell’atto di citazione la propria pretesa, all’udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento [ c.d. “tabelle” ] adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In tema di risarcimento danni da responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il termine di adempimento di 60 giorni che la legge accorda all’assicuratore per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato rileva anche nei rapporti con l’assicurato, in quanto la colposa violazione di quel termine fa sorgere in capo all’assicuratore una responsabilità per “mala gestio” nei confronti dell’assicurato, se a causa del ritardo il massimale, capiente all’epoca del sinistro, sia divenuto incapiente, sicché, ricorrendo tale ipotesi, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato per l’intero risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]