14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 888 del 29 gennaio 1997
Testo massima n. 1
L’art. 936 c.c., in tema di opere fatte su suolo altrui, non richiede per la sua applicabilità l’utilità dell’opera realizzata ed il conseguente incremento di valore del fondo, potendo tale elemento influire indirettamente solo sulla scelta del proprietario del fondo tra lo ius tollendi ed il diritto di ritenere l’opera, ovvero, nei casi in cui lo ius tollendi non è ammesso o non è esercitato, sulla determinazione della misura dell’indennità spettante all’autore dell’opera, dovuta nella minor somma tra il valore dei materiali ed il prezzo della mano d’opera e l’aumento di valore subito dal fondo.
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Testo massima n. 2
Se l’esecuzione delle opere abusive da parte di un terzo, con materiali propri, su suolo altrui, configura un illecito penale, il proprietario non gli deve corrispondere alcun indennizzo, anche se è decaduto dal diritto di chiedere la rimozione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 936 c.c.
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