Cass. civ. n. 2089 del 29 gennaio 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE Avvocati - Contributi assistenziali e previdenziali - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
In materia di IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dagli avvocati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, in quanto il relativo importo è a carico del cliente e non fa parte delle componenti del compenso professionale, con la conseguenza che esso non rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917 del 1986.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54 com. 2