14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3103 del 31 marzo 1987
Testo massima n. 1
Il principio dell’accessione, sia in base all’art. 934 del vigente codice civile, sia in base all’art. 446 del codice civile del 1865, opera ipso iure al momento in cui la piantagione, costruzione od opera si incorpora al suolo, sicchè la pronuncia del giudice al riguardo ha natura soltanto dichiarativa. Diversamente la cosiddetta accessione invertita, in base alla quale a colui che abbia in buona fede occupato con un proprio edificio una parte del suolo del vicino può essere attribuita, a determinate condizioni, la proprietà del terreno occupato [ art. 938 del codice civile vigente e art. 452 del codice civile del 1865 ], non opera mai automaticamente, ma — salvo l’effetto della volontà delle parti interessate — è sempre pronunciata dal giudice, il quale, controllato il concorso delle necessarie condizioni di legge, emette sul punto sentenza di natura costitutiva.
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