14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3714 del 18 aprile 1994
Testo massima n. 1
Allorquando più soggetti, singolarmente proprietari in via esclusiva di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare su tali aree accorpate una costruzione, sia pure concepita e progettata in modo unitario, ciascuno di essi diventa proprietario, parimenti in via esclusiva per il principio dell’accessione [ art. 934 c.c. ], della parte di edificio che viene ad insistere in proiezione verticale sull’area a lui appartenente [ sempre che non intervengano delle convenzioni, rivestite della forma scritta ad substantiam a norma dell’art. 1350 c.c., atte a modificare la situazione giuridica prodottasi per effetto dell’indicato principio ], con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste al servizio dell’intero fabbricato, [ es. scale, androne, impianto di riscaldamento ecc. ] rientrano per accessione, in tutto o in parte a seconda dello loro collocazione, nella proprietà esclusiva dell’uno o dell’altro dominus soli, salvo l’instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, che comporta l’obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali.
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