14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13757 del 20 settembre 2002
Testo massima n. 1
Il materia di procedimento civile esecutivo, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 16 c.p.c. operata dell’art. 51 del D.L.vo n. 51 del 1998, a partire dal 2 giugno 1999 [ data di efficacia del citato D.L.vo n. 51 del 1998 ] il tribunale è l’unico ufficio competente per materia in tema di esecuzione forzata, non avendo il giudice di pace – analogamente alla limitazione al riguardo già valevole, per scelta legislativa, per il giudice conciliatore – competenza in materia di esecuzione.
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Testo massima n. 2
In materia di procedimento civile esecutivo, in caso di opposizione all’esecuzione già iniziata, il giudice [ nel caso, il giudice di pace ] individuato come competente per valore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 615 e 17 c.p.c., è competente a decidere anche il merito della controversia; in quanto giudice dell’opposizione e non dell’esecuzione, esso è viceversa incompetente a decidere le domande di assegnazione o di restituzione.
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