Cass. civ. n. 20796 del 25 luglio 2024
Testo massima n. 1
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva - Diritto ad ulteriore compenso - Esclusione - Anche per eccedenza dovuta ad un errato calcolo del debito orario - Fondamento - Azione di esatto adempimento dell'obbligazione retributiva - Infondatezza - Azione risarcitoria - Ammissibilità - Condizioni.
Il dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche se a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assolto adottato dall'A.S.L., non ha diritto a un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l'azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 com. 3 CORTE COST.
Contr. Coll. 03/11/2005 art. 60
Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.