Cass. civ. n. 20790 del 25 luglio 2024

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' SPORTIVA Danno subito dallo studente durante una lezione di educazione fisica consistente nella simulazione di una fase del gioco del rugby - Riconducibilità ad attività pericolosa ex art. 2050 c.c. - Esclusione - Fondamento.


Non è riconducibile ad un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c. l'infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica nel corso della lezione di educazione fisica, durante la quale era stata simulata una fase del gioco del rugby, non trattandosi di una partita, bensì di esercizi di approccio a tale sport, dei quali vanno rilevati - conformemente alla ratio dell'art. 33, ult. comma (introdotto dalla l.cost. n. 1 del 2023), Cost. - gli aspetti intrinsecamente educativi (oltre che ludici) di valorizzazione del gioco di squadra e della fiducia nei compagni, di attenzione alle regole e al rispetto dell'avversario, di accrescimento nei giovani della sicurezza di sé per il raggiungimento di obiettivi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9983 del 2019

Normativa correlata

Costituzione art. 33 com. 7
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2048
Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Legge Cost. 26/09/2023 num. 1 art. 1