14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6214 del 23 maggio 1992
Testo massima n. 1
In tema di compensi professionali di avvocati e procuratori non possono essere considerate come stragiudiziali, ed essere perciò compensate separatamente da quelle giudiziali, quelle attività professionali che seppure non esplicate davanti al giudice siano con quelle giudiziali strettamente connesse e complementari sì da costituire di esse il naturale completamento. Tale connessione poi, e quindi la natura giudiziale della prestazione, deriva dallo stesso tenore della tariffa giudiziale professionale ogni volta che la prestazione stessa sia in essa esplicitamente prevista, come nel caso delle informazioni scritte o telefoniche del professionista al cliente circa l’andamento del giudizio e lo svolgimento delle udienze, previste nella tabella delle prestazioni giudiziali sotto la voce «consultazioni e corrispondenza con il cliente».
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Testo massima n. 2
L’art. 10, secondo comma, c.p.c., secondo cui ai fini della determinazione del valore della causa per stabilire la relativa competenza le domande proposte nel medesimo processo contro la medesima persona si sommano tra loro, va inteso nel senso che il criterio del cumulo è applicabile soltanto quando le varie domande sono formulate contro lo stesso soggetto in un unico processo. Il criterio anzidetto non opera, invece, nel caso di domande proposte in giudizi diversi successivamente riuniti, poiché ciascuno dei singoli procedimenti mantiene la propria individualità, nonostante l’intervenuta riunione, e la competenza per valore deve essere stabilita attraverso la verifica del valore di ciascuna domanda.
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