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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19065 del 5 settembre 2006

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19065 del 5 settembre 2006

Testo massima n. 1

Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda riconvenzionale non deve essere sommata a quella principale, poiché il cumulo, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., è previsto solo per le domande proposte contro la medesima parte. Peraltro, nell’ipotesi in cui il giudice di pace, anche a seguito della domanda riconvenzionale, conservi la competenza a decidere sulla controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 36 c.p.c., — ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile — deve tenersi conto del cumulo delle domande.

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