14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7420 del 2 giugno 2000
Posted at 17:04h
in Massimario
Testo massima n. 1
Le propagazioni nel fondo del vicino che oltrapassino il limite della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa, con l’azione diretta a farle cessare [ avente carattere reale e natura negatoria ] e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato [ di natura personale ], a prescindere dalla circostanza che il pregiudizio medesimo abbia assunto i connotati della temporaneità e non della definitività.
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