14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1428 del 28 febbraio 1984
Testo massima n. 1
In tema di scolo delle acque, la regola dell’art. 913 c.c. — per il quale il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che scolano dal fondo più elevato — trova applicazione soltanto allorché il deflusso avviene «naturalmente», mentre, qualora sia intervenuta l’opera dell’uomo [ nella specie, con la costruzione di un vialetto ], è necessario stabilire se essa abbia aggravato, quanto a scolo delle acque, la situazione del fondo inferiore quale era precedentemente all’opera stessa, tenendo altresì conto al servizio di quale fondo detta opera sia stata costruita [ nella specie il vialetto era al servizio del fondo inferiore ].
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