14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7934 del 23 agosto 1997
Testo massima n. 1
La norma di cui all’ultimo comma dell’art. 913 c.c. ammette solo eccezionalmente, in relazione ad opere di sistemazione o trasformazione agraria, la possibilità di modificare il deflusso delle acque previa corresponsione di una mera indennità al proprietario del fondo finitimo [ derogando all’ipotesi generale che obbliga l’autore delle modifiche alla riduzione in pristino o alla esecuzione di opere eliminative ], ma non presuppone che, ogni qualvolta dette opere debbano esser compiute, la modificazione dello scolo possa venir realizzata senza alcun limite, poiché l’interesse del fondo superiore a potenziare la propria produttività va senza meno conciliato con il contrapposto interesse del fondo inferiore a non veder ridotta la propria, con la conseguenza che, ove la modifica dello scolo abbia provocato un assoggettamento ben più gravoso del fondo inferiore, rispetto a quello preesistente [ dovuto all’originario dislivello tra i fondi ed al naturale deflusso delle acque ], le modifiche [ quantunque necessarie per lavori di sistemazione o trasformazione agraria ] assumono indubitabili connotati di illiceità [ ponendosi contro il generale divieto dell’art. 913 c.c. di rendere più gravoso lo scolo ], e non consentono all’autore la semplice corresponsione dell’indennizzo, obbligandolo, per converso, a restituire l’acqua al suo naturale deflusso mediante l’esecuzione di opere che neutralizzino l’aggravamento, ripristinando nella originaria quantità ed intensità lo scolo naturale.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]