14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2601 del 7 giugno 1999
Testo massima n. 1
In caso di continuazione in Italia dell’esecuzione di sentenza straniera riconosciuta, il divieto, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983 [ resa esecutiva in Italia con legge 25 luglio 1988 n. 334 ], di aggravare il trattamento sanzionatorio stabilito dalla sentenza straniera, non implica che debba anche trovare applicazione la più favorevole disciplina prevista in materia di misure premiali dall’ordinamento straniero; e ciò avuto anche riguardo al disposto dell’art. 738 c.p.p. secondo cui, in caso di riconoscimento di sentenza straniera ai fini dell’esecuzione, la relativa pena è eseguita «secondo la legge italiana». [ Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato rigettato il ricorso del condannato il quale lamentava che, in luogo della liberazione anticipata nella misura prevista dall’art. 54 dell’ordinamento penitenziario, non gli fosse stata concessa la riduzione della metà della pena espiata in concreto, come previsto dalla legislazione britannica ].
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