14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11425 del 10 marzo 2004
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, il principio stabilito dall’art. 738 c.p.p., per cui l’esecuzione della pena è soggetta alla legge italiana, trova un limite nel divieto di aggravamento della pena inflitta nell’ordinamento straniero, prescritto dall’art. 735, comma terzo c.p.p. e dall’art. 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, di guisa che, al fine di stabilire l’esatta posizione giuridica esecutiva del condannato e i benefici già maturati secondo l’ordinamento straniero, occorre far riferimento al momento del trasferimento in Italia per l’espiazione della pena. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale la Corte di appello aveva respinto in virtú dell’art. 738 c.p.p. l’istanza del condannato trasferito in Italia per l’espiazione della pena in applicazione della Convenzione di Strasburgo, con la quale intendeva far dichiarare il beneficio della riduzione della pena acquisito durante l’esecuzione all’estero ].
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