Cass. pen. n. 5282 del 13 novembre 1997
Testo massima n. 1
La legge consente al pubblico ministero, immediatamente, di richiedere rogatorie all'estero, mediante i previsti canali ministeriali e diplomatici, per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, espressione da intendere lato sensu, e cioè comprensiva dell'attività investigativa (indagini) funzionale alla pubblica accusa, che addirittura, alla pari del giudice, potrà inoltrare direttamente la rogatoria stessa, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 727, comma quarto e quinto. c.p.p. (Fattispecie relativa all'acquisizione di intercettazione ambientale e di testimonianza ad opera dell'autorità giudiziaria spagnola su diretta richiesta del P.M., motivata dall'urgenza. Nell'affermare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto pienamente utilizzabili i risultati dell'attività investigativa compiuta all'estero al fine dell'emissione di provvedimento di coercizione personale).