Cass. pen. n. 3383 del 30 gennaio 2002
Testo massima n. 1
In tema di rogatorie internazionali, la partecipazione del giudice italiano all'esecuzione di atti richiesti con rogatoria (c.d. rogatoria concelebrata) non costituisce esercizio all'estero del potere giurisdizionale, in quanto l'espletamento della prova viene comunque mediato dal giudice straniero nel rispetto della ex loci. Ne consegue che, venendo il risultato della rogatoria acquisito agli atti del procedimento solo in un momento successivo avanti all'autorità giudiziaria italiana nel corso del dibattimento, ai fini della sua validità non rilevano le disposizioni prescritte, a pena di nullità dall'art. 178 lett. a) c.p.p., relative alle condizioni di capacità del giudice e alla costituzione dei collegi. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che la prova testimoniale assunta davanti al giudice tedesco con la presenza della sola componente togata della corte di assise richiedente fosse viziata da nullità assoluta).