14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13097 del 15 giugno 2011
Posted at 16:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 913 c.c. pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle.
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