Cass. civ. n. 20613 del 24 luglio 2024
Testo massima n. 1
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE Società di capitali - Disciplina del compenso degli amministratori - Imperatività - Fondamento - Contratti di consulenza di prestazione intellettuale - Deroghe - Esclusione.
La disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli artt. 2389, comma 1, e 2364, comma 1, n. 3, c.c., è dettata anche nell'interesse pubblico, al fine del regolare svolgimento dell'attività economica, e ha natura imperativa ai fini dell'art. 1418, comma 1, c.c., non potendo essere derogata attraverso la stipulazione di contratti di consulenza a titolo oneroso, aventi ad oggetto la prestazione intellettuale resa dagli amministratori in favore della società di capitali da loro amministrata, senza il rispetto delle prescritte formalità e la previa determinazione dell'assemblea dei soci.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2364 com. 1 lett. 3
Cod. Civ. art. 1418 com. 1