14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4475 del 23 gennaio 1996
Testo massima n. 1
In tema di estradizione deve escludersi, sulla base dell’esame congiunto degli artt. 12 e 16 della Convenzione Europea di Parigi del 13 dicembre 1963, resa esecutiva con L. 30 gennaio 1963, n. 300, e 720 c.p.p., la sussistenza di un obbligo dello Stato richiedente l’estradizione di comunicare immediatamente a quello richiesto l’eventuale sopravvenuta inefficacia del titolo posto a base della richiesta di arresto provvisorio, nella specie ordinanza di custodia cautelare in carcere ], qualora tale titolo sia sostituito da un altro, sopravvenuto nel corso della detenzione provvisoria, egualmente idoneo ai sensi del predetto art. 12 Conv. Eur. ai fini dell’arresto provvisorio finalizzato all’estradizione.
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