14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5582 del 24 ottobre 1997
Testo massima n. 1
Qualora nei confronti di soggetto estradato dall’estero venga disposta, per fatti diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa, l’applicazione di una misura cautelare di cui, con il medesimo provvedimento, venga sospesa l’esecuzione fino all’eventuale concessione di estradizione suppletiva, è da ritenere comunque sussistente un interesse giuridicamente apprezzabile dell’imputato o indagato a promuovere procedura di riesame avverso l’ordinanza applicativa della misura anzidetta, se non altro in considerazione del fatto che la stessa, ai sensi dell’art. 720, comma 1, c.p.p. e dell’art. 12 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963 n. 300, costituisce il presupposto indefettibile per l’instaurazione e la prosecuzione della procedura estradizionale suppletiva, dal cui esito positivo deriverebbe poi l’effettiva eseguibilità dell’ordinanza medesima.
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