14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5251 del 12 gennaio 1996
Posted at 15:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
Avverso l’ordinanza con la quale venga respinta la richiesta di revoca di misura coercitiva disposta, ai sensi dell’art. 714 c.p.p., nei confronti di estradando, è proponibile, giusta quanto previsto dall’art. 719 c.p.p., soltanto il ricorso per cassazione. Correttamente, quindi in applicazione della regola di cui all’art. 568, comma 5, c.p.p., l’appello che sia stato proposto avverso la detta ordinanza viene qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso alla Suprema Corte per la decisione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]