14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38344 del 23 ottobre 2001
Testo massima n. 1
È inammissibile l’incidente di esecuzione proposto nei confronti di un provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione di una misura cautelare, che riconoscendo l’insussistenza delle condizioni per l’adozione di una misura cautelare meno afflittiva di quella applicata, è da qualificare come provvedimento di accertamento negativo e, come tale, non suscettibile di esecuzione. [ Fattispecie relativa a istanza rivolta alla Corte di cassazione in veste di giudice dell’impugnazione di sentenza resa in tema di estradizione per l’estero ].
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Testo massima n. 2
In tema di misure cautelari previste ai fini dell’estradizione per l’estero, la Corte di cassazione è giudice competente a decidere sull’incidente di esecuzione avverso un suo provvedimento pronunciato ai sensi dell’art. 718, comma 1, c.p.p. poiché assume la veste di giudice di merito chiamato a decidere in prima ed unica istanza sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare imposta all’estradando, per la pendenza, dinanzi a sè stessa, del procedimento per la decisione definitiva sulla concessione dell’estradizione.
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