Cass. pen. n. 20573 del 13 marzo 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione di quella dell'arresto - Art. 593, comma 3, cod. proc. pen. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 - Inappellabilità - Sussistenza - Ragioni.


In tema impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 11375 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 22/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A
Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 71
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 72 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5 com. 3
Cod. Pen. art. 20