14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 841 del 24 marzo 1998
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in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell’estradando la corte di appello deve provvedere a pena di nullità con l’osservanza delle forme previste dall’art. 127 c.p.p., fissando udienza in camera di consiglio — come previsto dall’art. 718 c.p.p. — e dando avviso alle parti e ai difensori per consentire la loro partecipazione.
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