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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 841 del 24 marzo 1998

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 841 del 24 marzo 1998

Testo massima n. 1

In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell’estradando la corte di appello deve provvedere a pena di nullità con l’osservanza delle forme previste dall’art. 127 c.p.p., fissando udienza in camera di consiglio — come previsto dall’art. 718 c.p.p. — e dando avviso alle parti e ai difensori per consentire la loro partecipazione.

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