14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31902 del 25 settembre 2002
Posted at 15:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell’estradando, l’art. 718 c.p.p. non richiama il procedimento di cui all’art. 127 c.p.p., ma statuisce soltanto che la corte di appello deve procedere «in Camera di consiglio», espressione da intendersi, alla luce del richiamo di cui all’art. 714, comma 2, c.p.p., come designante l’adozione dei provvedimenti da parte dell’organo collegiale secondo la procedura prevista dall’art. 299 c.p.p.
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