14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35658 del 17 settembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di estradizione per l’estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l’esecuzione dell’estradizione a norma dell’art. 709 c.p.p., la misure coercitiva a cui l’estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura.
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Testo massima n. 2
In tema di estradizione per l’estero, per determinare i termini di durata delle misure coercitive adottate ai fini estradizionali, sia prima della formale domanda di estradizione che all’interno della fase giurisdizionale o anche nel corso della successiva fase amministrativa, non può farsi riferimento, in virtù del richiamo operato dall’art. 714, secondo comma, c.p.p., alle norme di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., che si attagliano unicamente alla struttura e alle caratteristiche del processo ordinario e non sono compatibili con le peculiarità del procedimento di estradizione, cadenzato da forme, modi e termini del tutto autonomi.
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