14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4643 del 6 febbraio 2004
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari adottate nell’ambito del procedimento di estradizione, avuto riguardo alla complessiva disciplina della materia, caratterizzata dalle previsioni di rigide scansioni temporali, quali contenute, in particolare, negli artt. 708 e 714 c.p.p., l’assenza di tali previsioni nell’art. 709 c.p.p. non può che essere interpretata nel senso che, verificandosi l’ipotesi ivi prevista di una sospensione, per esigenze di giustizia interne, della consegna dell’estradando allo Stato estero richiedente, la misura cautelare eventualmente in atto dev’essere revocata, salva la possibilità di una sua remissione, sussistendone i presupposti, su nuova richiesta del Ministro della giustizia, ai sensi degli artt. 704, comma 3, e 714, comma 1, c.p.p., in funzione della concreta e sollecita consegna dell’estradando, da effettuarsi a norma dell’art. 708, comma 4, c.p.p.
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