14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4157 del 11 novembre 1994
Testo massima n. 1
La regola secondo cui l’annullamento con rinvio non è compatibile con la struttura del giudizio di cassazione nell’ambito del procedimento di estradizione non ha valore assoluto, ma incontra un limite nella sua stessa ratio, costituita dal conferimento alla Corte di cassazione dei medesimi poteri cognitivi attribuiti dall’art. 704 c.p.p. alla corte di appello e dalla conseguente necessità che la prima renda un pieno giudizio di merito, supplendo alla deficienza della sentenza impugnata. Ne consegue che la predetta regola non opera nei casi in cui il procedimento svoltosi dinanzi alla corte d’appello, e quindi la sentenza pronunciata da tale organo, siano affetti da nullità non sanata, tempestivamente dedotta o comunque ancora rilevabile. In questa ipotesi l’annullamento con rinvio è imposto dall’esigenza di assicurare la valida e concreta attuazione del doppio grado di giurisdizione, previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 604 comma quarto c.p.p., formulato proprio con riguardo ad una fase d’impugnazione, quella dell’appello, al cui giudice competono poteri di accertamento sul merito.
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Testo massima n. 2
Nonostante che, in materia di estradizione, avverso la sentenza pronunciata dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 704 c.p.p., possa essere proposto, ai sensi dell’art. 706 stesso codice, ricorso per cassazione anche per il merito, è da ritenere possibile l’annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di detta sentenza, quando sia riscontrato vizio in procedendo [ nella specie, mancata osservanza degli adempimenti di cui agli artt. 703, quinto comma, e 704, primo comma, c.p.p. ], essendo in tal caso imposto il detto tipo di annullamento dall’esigenza di assicurare la valida e concreta attuazione del doppio grado di giurisdizione.
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