Cass. pen. n. 3744 del 29 novembre 1994

Testo massima n. 1


In tema di estradizione, il giudizio concernente la valutazione dei presupposti per la consegna dell'estradando è del tutto autonomo rispetto al procedimento incidentale di natura cautelare. (Fattispecie in cui l'interessato aveva richiesto la revoca del mandato di cattura perché emesso successivamente ad altro, con talune precisazioni, nonché la contestazione di altri reati, provvedimento, a differenza del primo, non convalidato dalla corte d'appello. La Suprema Corte ha precisato che, oltre tutto, la corte d'appello, ai fini del giudizio principale, aveva preso in considerazione i reati compresi nell'originario mandato di cattura come specificati nel successivo, onde considerata la strumentalità delle misure cautelari adottate in Italia in funzione dell'esito del giudizio di estradizione, si sarebbe configurata come ultronea la ripetitività degli atti esecutivi e della successiva convalida riguardo al secondo mandato di cattura).

Testo massima n. 2


In virtù del coordinato disposto dell'art. 9 della Convenzione europea per l'estradizione e dell'art. III.2 dell'Accordo italo-tedesco, l'estradizione non può essere concessa in caso di amnistia emanata dallo Stato richiesto, quando il reato sia commesso nella giurisdizione di tale Stato e detto Stato abbia deciso di «porre fine» al procedimento penale a seguito del provvedimento di concessione dell'amnistia medesima per le fattispecie nelle quali rientra detto reato.