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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4407 del 4 ottobre 1995

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4407 del 4 ottobre 1995

Testo massima n. 1

Ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all’art. 13, comma 2, c.p., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata pronunciata, ai sensi dell’art. 705 c.p.p. ed in conformità all’art. 2, comma 2, del trattato di estradizione ratificato con L. 26 maggio 1984 n. 225, sentenza favorevole all’estradizione negli Usa di un soggetto accusato, fra l’altro, sotto il titolo di conspiracy — ancorché esprimente un concetto astrattamente diverso da quello dell’associazione per delinquere — di comportamenti concretamente riconducibili anche alla figura dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, quale delineata nell’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ].

Testo massima n. 1

Il principio della «doppia incriminabilità», stabilito in materia di estradizione dall’art. 13, comma 2, c.p., non si estende anche ai mezzi di prova ed è perciò ammissibile che l’incriminazione da parte dello Stato richiedente si basi su prove che non sarebbero utilizzabili nel nostro ordinamento, salva restando la valutazione della loro pertinenza. [ Nella specie, enunciato tale principio, la Corte ha peraltro osservato che, vertendosi in caso di decisione favorevole all’estradizione negli Usa di soggetto accusato di reati in materia di stupefacenti e lamentandosi nel ricorso da costui proposto avverso la detta decisione che l’accusa sarebbe stata basata su elementi acquisiti mediante l’opera di un agente provocatore, non poteva neppure dirsi che detta opera avesse travalicato i limiti previsti dalla normativa italiana, essendosi l’agente provocatore limitato a ritardare, a fini investigativi, l’esecuzione del possibile sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente, analogamente a quanto consentito, nell’ordinamento nazionale, dall’art. 98, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ].

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