Cass. pen. n. 20520 del 05 aprile 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITA' GIUDIZIALE - Diffamazione - Esimente di cui all’art. 598 cod. pen. - Cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ex art. 89, comma 2, cod. proc. civ. - Interferenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di diffamazione, ai fini dell'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell'art. 89, comma 2, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest'ultimo e il giudice penale nell'applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l'oggetto della causa, di cui all'art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle "non necessarie alla difesa", pur se ad essa non estranee, mentre per "offese che concernono l'oggetto della causa", di cui all'art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.
Costituzione art. 24
Cod. Proc. Civ. art. 89 com. 2