14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23555 del 6 luglio 2006
Testo massima n. 1
Sussiste il divieto di estradizione, ex art. 705, comma secondo, c.p.p., qualora il fatto per il quale l’estradando sia chiamato a rispondere sia sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con l’art. 4, comma secondo, della Convenzione europea — per il quale nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio — nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall’art. 698, comma primo, c.p.p. [ In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto insussistenti le condizioni per l’estradizione richiesta dalla Repubblica della Bielorussia per un fatto di frode — truffa secondo l’ordinamento italiano — sanzionato dall’art. 209 del c.p. bielorusso anche con la pena dei lavori forzati ].
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