Cass. pen. n. 399 del 11 gennaio 2007
Testo massima n. 1
Ai fini dell'art. 705, comma 2, lett. a) c.p.p., secondo cui costituisce condizione ostativa all'estradabilità di una persona la circostanza che per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, questa è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, la verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana si impone solo quando sia stata posta in discussione l'esistenza stessa dei principi essenziali ed irrinunciabili dell'ordinamento italiano attinenti ai valori supremi che si riconducono ai diritti fondamentali dell'uomo, e non quando si tratti di accertare le modalità con cui gli stessi vengono attuati. Non è di ostacolo all'estradizione la circostanza che la legislazione dello Stato richiedente non preveda la computabilità nella pena da espiare della custodia cautelare subìta all'estero ai fini estradizionali, quando quest'ultima non copra l'intera durata della pena. In tali ipotesi, è possibile concedere l'estradizione per la parte della pena che eccede la durata della custodia cautelare già subìta in Italia. (Mass. redaz.).