Cass. pen. n. 41635 del 13 novembre 2007
Testo massima n. 1
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, c.p.p., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che, una volta rinviato il giudizio sull'estradabilità ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa.