Cass. pen. n. 3597 del 30 ottobre 1995

Testo massima n. 1


In materia di estradizione per l'estero, nel procedimento davanti alla corte di appello, (art. 704 c.p.p.), il mancato rispetto del termine a comparire configura una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., che deve ritenersi sanata quando non venga dedotta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, come previsto dall'art. 181, comma 3, c.p.p.

Testo massima n. 2


In materia di procedimento di estradizione per l'estero, la Corte di cassazione - quando sia investita ai sensi dell'art. 706 c.p.p. - ha il potere di giudicare anche nel merito e a tal fine dispone dei medesimi strumenti istruttori riconosciuti alla corte d'appello, senza che sussistano limiti relativi all'oggetto degli accertamenti, non essendo il procedimento in questione connotato normativamente in modo diverso dalla generalità dei procedimenti giurisdizionali penali. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'estradando che presupponeva che la Corte medesima - non potendo conoscere di atti esibiti successivamente alla conclusione del procedimento di appello - dovesse rinviare a quest'ultimo giudice).

Testo massima n. 3


In ordine alle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni previste per l'estradizione per l'estero, compete alla giurisdizione — e non all'autorità governativa che invece decide sulla base di considerazioni politiche ed amministrative — il controllo di legalità, ovvero la verifica della sussistenza e della validità delle condizioni che le norme statali ed internazionali pongono perché l'estradizione sia concessa. Ciò affinché l'impegno preso dal Paese richiedente possa ritenersi giuridicamente valido e pertanto vincolante, in conformità al diritto nazionale ed internazionale. (Fattispecie in materia di estradizione richiesta dagli Stati Uniti d'America nei confronti di un cittadino accusato d'aver commesso un omicidio ai danni di un cittadino statunitense nello Stato della Florida. La Corte, rigettando il ricorso dell'estradando, ha affermato il principio con riguardo alla verificata corrispondenza — in punto di diritto interno e internazionale — tra l'impegno assunto dallo Stato richiedente di non infliggere la pena di morte, e quanto previsto dall'art. 698 c.p.p. relativo alla tutela dei diritti fondamentali della persona).

Normativa correlata