14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3597 del 30 ottobre 1995
Testo massima n. 1
In materia di estradizione per l’estero, nel procedimento davanti alla corte di appello, [ art. 704 c.p.p. ], il mancato rispetto del termine a comparire configura una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. c ] c.p.p., che deve ritenersi sanata quando non venga dedotta subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti, come previsto dall’art. 181, comma 3, c.p.p
Testo massima n. 2
In materia di procedimento di estradizione per l’estero, la Corte di cassazione – quando sia investita ai sensi dell’art. 706 c.p.p. – ha il potere di giudicare anche nel merito e a tal fine dispone dei medesimi strumenti istruttori riconosciuti alla corte d’appello, senza che sussistano limiti relativi all’oggetto degli accertamenti, non essendo il procedimento in questione connotato normativamente in modo diverso dalla generalità dei procedimenti giurisdizionali penali. [ Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell’estradando che presupponeva che la Corte medesima – non potendo conoscere di atti esibiti successivamente alla conclusione del procedimento di appello – dovesse rinviare a quest’ultimo giudice ].
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