Cass. pen. n. 138 del 30 marzo 1993
Testo massima n. 1
Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando è richiesta soltanto se non esiste una convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente. (Fattispecie di estradizione richiesta dalla Confederazione elvetica che, avendo aderito, al pari dello Stato italiano, alla Convenzione multilaterale europea, ha già operato una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento dei diritti del cittadino al giusto processo).
Testo massima n. 2
In materia di estradizione per l'estero l'autenticità dei titoli giustificativi della domanda di estradizione è garantita dall'ufficialità della richiesta da parte dell'autorità richiedente qualora gli atti prodotti siano allegati alla richiesta stessa per farne parte integrante.
Testo massima n. 3
Non è ipotizzabile il divieto di estradizione in ordine ai reati, nei quali il cosiddetto motivo politico consista nella tendenza ad abbattere le istituzioni democratiche di uno Stato e a disconoscere i diritti di libertà dei cittadini. Il limite desunto dalla Costituzione alla estradabilità dello straniero non può, infatti, rapportarsi se non al presupposto fondamentale del riconoscimento degli istituti democratici e dei diritti di asilo in favore dello straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio dei diritti. Deve, pertanto, escludersi il divieto di estradizione per i delitti di terrorismo, implicanti le dette finalità eversive, contrastanti con lo spirito della nostra Costituzione.