14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1210 del 27 maggio 1995
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 700 c.p.p. l’estradizione è consentita sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale nonché una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l’estradizione, con l’indicazione del tempo e del luogo della commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica. La disposizione non va interpretata nel senso che occorre necessariamente un’autonoma relazione sui fatti, distinta dalla domanda di estradizione e dal provvedimento restrittivo, ma vale a ribadire che i fatti stessi debbano essere dettagliatamente descritti, ove non sufficientemente rappresentati all’interno degli altri atti posti a sostegno della richiesta. Stante il riscontro dell’art. 700 c.p.p. nell’art. 39 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Romania, resa esecutiva con L. 20 febbraio 1975, n. 127, la richiesta di estradizione priva dei requisiti anzidetti non può essere accolta.
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