14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40286 del 29 ottobre 2008
Testo massima n. 1
In tema di estradizione per l’estero, il tardivo arrivo della domanda di estradizione e dei documenti previsti dall’articolo 700 c.p.p. comporta la revoca delle misure cautelari eventualmente adottate, ma non spiega alcun effetto sulla procedura estradizionale, che conserva la sua efficacia. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi del ricorrente secondo cui lo Stato richiedente, una volta perento l’arresto provvisorio, a causa del tardivo invio della domanda estradizionale, avrebbe dovuto presentare una nuova ed autonoma domanda ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]