Cass. civ. n. 20392 del 23 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado - Interpretazione della sentenza da parte del giudice d'appello - Impugnabilità - Presupposti e limiti - Fattispecie.


Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello rigetti il gravame proponendo una interpretazione della sentenza diversa da quella dell'appellante, ma conforme a diritto, non si ha violazione dei principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. ed il soccombente, se intende ricorrere per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, ha l'onere di proporre specifica e valida impugnazione della lettura della sentenza di primo grado adottata dal giudice di appello, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza d'appello che aveva interpretato la sentenza di primo grado come accertamento, ex art. 615 c.p.c., dell'estinzione dei crediti erariali per prescrizione quinquennale, in quanto il ricorrente non aveva censurato la lettura data dal giudice d'appello).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15185 del 2003

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 323
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 342
Cod. Proc. Civ. art. 345