Cass. pen. n. 701 del 28 febbraio 1992
Testo massima n. 1
L'art. 579 c.p.p. (1930), al pari dell'art. 669 c.p.p. vigente, presuppone l'intervenuta irrevocabilità ed eseguibilità di più sentenze pronunciate per lo stesso fatto nei confronti della stessa persona. Esso non è quindi operante, per difetto di detto presupposto, nell'ipotesi in cui una prima sentenza di condanna, non impugnata da uno dei coimputati, sia stata poi annullata su ricorso di altri e l'annullamento, a cagione dell'effetto estensivo, abbia comportato la caducazione della pronuncia anche nei confronti dell'imputato non impugnante, successivamente di nuovo condannato per lo stesso fatto.