14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 47699 del 12 dicembre 2003
Testo massima n. 1
Non è ricorribile per cassazione il provvedimento pronunciato inaudita altera parte, ex art. 667, comma quarto, c.p.p., dal giudice dell’esecuzione in materia di restituzione delle cose sottoposte a sequestro o alla misura della confisca, attesochè avverso tale provvedimento è consentito proporre opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha pronunciato, nè, in tal caso, può trovare applicazione l’art. 568, comma quinto, c.p.p. [ conversione dell’impugnazione ], in quanto l’opposizione in sede di esecuzione non ha natura di impugnazione.
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