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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1610 del 25 agosto 1993

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1610 del 25 agosto 1993

Testo massima n. 1

Il provvedimento impositivo del pagamento delle somme devolute alla Cassa delle ammende, in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, al pari di quello conseguente al rigetto, non è revocabile. L’istanza dell’interessato, volta ad ottenere la revoca del provvedimento predetto ai sensi dell’art. 664 c.p.p., è pertanto inammissibile.

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