14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9890 del 4 marzo 2003
Testo massima n. 1
Nel procedimento di esecuzione la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione [ art. 656, comma 5, c.p.p., come modificato dall’art. 10 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4 ], è posta per la sola esecuzione delle pene detentive, ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell’art. 655 c.p.p., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione prescrive, in assenza di nomina da parte dell’interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del pubblico ministero. [ Fattispecie relativa alla notifica dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo ].
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