14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1885 del 28 luglio 1999
Testo massima n. 1
In tema di demolizione ordinata dal giudice a seguito di condanna per abusi edilizi, è il pubblico ministero che deve stabilire le modalità più opportune per l’esecuzione della demolizione, fra le quali può comprendere non solo il ricorso al Genio Militare o ad altri organi indicati nelle circolari ministeriali emanate al riguardo, ma anche il preavviso all’esecutato o ad altri eventuali interessati [ per esempio terzi occupanti dell’immobile abusivo ] al fine di informarli della concreta esecuzione della demolizione, e di metterli in grado di collaborare alla stessa, ovvero di ricorrere al giudice della esecuzione nell’ipotesi in cui ritenessero di contestare le modalità stabilite dallo stesso pubblico ministero. Solo in caso di controversia sul titolo o le modalità esecutive si attiva la competenza del giudice dell’esecuzione.
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