Cass. civ. n. 6164 del 22 maggio 1992
Testo massima n. 1
L'art. 654 c.p.p. — in armonia con la n. 55 del 22 marzo 1971 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 28 c.p.p. abrogato — esclude che l'accertamento dei fatti materiali oggetto di un giudizio penale sia vincolante nei giudizi civili od amministrativi nei confronti di coloro che al giudizio penale siano rimasti estranei perché non posti in condizione di intervenire.